UTILIZZO DELL’OLIO DI COLZA IN SOSTITUZIONE DEL GASOLIO DA AUTOTRAZIONE
L’Agenzia delle Dogane informa che l’utilizzo di oli vegetali come quello di colza in autotrazione è sottoposto a pagamento dell’accisa.
Per cui, in base all’art. 21 del Decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo per accrescere il volume finale dei carburanti.
In base all’art. 40 del decreto sopra citato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 7.500,00,
chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o ad a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquota agevolata.
Ne consegue che l’utilizzo di oli vegetali come l’olio di colza senza l’assolvimento dell’imposta è punito ai sensi dell’articolo di cui sopra.