Comunicato Agenzia delle Dogane del 12 aprile 2005

Logistica Lubrificanti

UTILIZZO DELL’OLIO DI COLZA IN SOSTITUZIONE DEL GASOLIO DA AUTOTRAZIONE

L’Agenzia delle Dogane informa che l’utilizzo di oli vegetali come quello di colza in autotrazione è sottoposto a pagamento dell’accisa.
Per cui, in base all’art. 21 del Decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo per accrescere il volume finale dei carburanti.
In base all’art. 40 del decreto sopra citato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 7.500,00,
chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o ad a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquota agevolata.

Ne consegue che l’utilizzo di oli vegetali come l’olio di colza senza l’assolvimento dell’imposta è punito ai sensi dell’articolo di cui sopra.

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