D.L. 3 luglio 1980, n. 288 – ” Disposizioni in materia tributaria “. – Circolare Num. 25 del 7 luglio 1980

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Circolare Num. 25 del 7 luglio 1980 

D.L. 3 luglio 1980, n. 288 – ” Disposizioni in materia tributaria “.

L’art. 14 del D.L. stabilisce che gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati con il pagamento nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, erano posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Le modalità per la denuncia delle predette giacenze e per il pagamento della relativa differenza d’I.F. sono stabilite nel successivo art. 15 e ripetono sostanzialmente quelle adottate in precedenza in occasione di analoghi aumenti.

La denuncia delle giacenze deve essere presentata – in carta semplice ed in duplice esemplare – dai soggetti indicati nell’art. 14, e cioè dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione automatica carburanti, alla Dogana o all’UTIF competente per territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., e deve comprendere le quantità dei singoli prodotti posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali.

Ne deriva che a formare la quantità minima (quintali 20,01) dei singoli prodotti da denunciare concorrono tutte le giacenze effettivamente da ciascuno dei possessori ovunque detenute alle ore zero del giorno 3 luglio 1980, nonché tutti i quantitativi che, a tale data, lo stesso interessato aveva in viaggio, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della precedente aliquota d’imposta, beninteso anche se provenienti da depositi liberi.

Ad evitare di incorrere nelle penalità previste per la inesatta denuncia dell’art. 16 del ripetuto D.L., le ditte che alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo detenevano prodotti per i quali è intervenuta la variazione dell’aliquota d’imposta in impianti ubicati in più circoscrizioni degli UTIF e per quantitativi che globalmente superano i 20 quintali, dovranno avere cura di denunciare, ai competenti UTIF, anche i quantitativi dei singoli prodotti che non raggiungono detto limite, specificando, in questo caso, gli impianti e la località (Via, Comune, Provincia) nei quali si trovano gli altri quantitativi che concorrono a far superare i 20 quintali previsti dalla legge per ogni singolo prodotto.

Per tali ultimi quantitativi faranno riferimento alla denuncia da essi presentata agli altri Uffici tecnici territorialmente competenti. Analogo procedimento dovrà essere seguito per le denunce prodotte relativamente ai quantitativi esistenti nelle altre circoscrizioni, nell’intesa che ciascun Ufficio procederà per i soli quantitativi inerenti agli impianti della propria circoscrizione anche se inferiori ai 20 quintali.

Nell’azione di controllo si dovrà particolarmente accertare che nessuno dei quantitativi viaggianti e ovviamente giunti a destinazione dopo le ore zero del ripetuto giorno 3 luglio 1980, sfugga alla denuncia. Nei casi di dubbio sulla misura dell’imposta assolta saranno chieste le opportune notizie all’Ufficio competente per l’impianto di provenienza.

Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla competente Sezione di Tesoreria provinciale la differenza d’imposta complessivamente dovuta sulle giacenze dichiarate.

Copia della quietanza di tesoreria dovrà essere allegata alla predetta denuncia. Qualora il pagamento della differenza di imposta dovuta venga effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale e la relativa quietanza non pervenga tempestivamente per essere allegata alla denuncia, le Ditte interessate faranno riserva sulla denuncia stessa di trasmettere detta quietanza appena in loro possesso e, nel frattempo, allegheranno la ricevuta del versamento postale.

Tenuto conto che, ai fini della liquidazione della differenza d’imposta, occorre riferirsi alle giacenze in peso, per determinare queste quando i registri di carico e scarico sono tenuti a volume (punti di vendita) o per liquidare l’imposta dovuta secondo aliquote a volume quando le giacenze risultano a peso, per semplicità di calcoli potranno usarsi le seguenti densità convenzionali: 0,732 per la benzina super, 0,714 per la benzina normale, 0,565 per i GPL/autotrazione, 0,690 per le benzine speciali diverse dall’acqua ragia minerale e 0,765 per il petrolio diverso da quello lampante.

In concreto, gli esercenti depositi oli minerali per uso commerciale trasformeranno le giacenze di benzina super e normale, che risultano espresse in peso nei relativi registri di carico e scarico, nei corrispondenti volumi, dividendo la quantità in peso per i predetti coefficienti e, quindi, applicheranno la differenza di aliquota di L. 1.059 per ettolitro dovuta per effetto dell’aumento disposto dal D.L..

Gli esercenti punti di vendita dovranno anzitutto stabilire se le giacenze possedute superano o meno il limite dei 20 quintali sia per le benzine (super e normale) sia per i GPL/autotrazione. A tal fine dovranno moltiplicare le giacenze, che risultano espresse in volume nei relativi registri di carico e scarico, per i predetti coefficienti. Una volta stabilito che ricorre l’obbligo della denuncia, indicheranno direttamente le giacenze in volume per le benzine sulle quali dovuta la differenza d’imposta di L. 1.059 per ettolitro, mentre le giacenze dei GPL/autotrazione saranno denunciate in peso e su queste sarà applicata la differenza d’imposta di L. 1.276 al quintale.

Lo stesso art. 15 stabilisce, poi, che l’UTIF verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione dell’imposta versata.

Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell’invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d’I.F. prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui riconosciuto il diritto al rimborso.

All’uopo, l’UTIF invierà l’originale dell’autorizzazione di cui sopra, debitamente sottoscritta dall’Ingegnere Dirigente, all’Ufficio finanziario presso l’impianto (raffineria o deposito doganale o assimilato ai doganali) previamente indicato dall’interessato, dal quale dovranno estrarsi i prodotti petroliferi in esenzione d’imposta: una copia dell’autorizzazione sarà consegnata all’avente diritto al rimborso ovvero al titolare o al rappresentante

della ditta delegata al prelevamento, mentre un’altra copia sarà trattenuta dall’Ufficio.

L’estrazione dei prodotti petroliferi sarà effettuata verso presentazione della copia dell’autorizzazione all’Ufficio finanziario presso l’impianto (raffineria e deposito doganale o assimilato ai doganali), che deve effettuare la fornitura. L’Ufficio finanziario ritirerà la copia dell’autorizzazione e vi annoterà la quantità di prodotto estratto, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta dall’interessato ovvero dal titolare o dal rappresentante della ditta delegata.

La copia dell’autorizzazione sarà unita all’esemplare in possesso dell’Ufficio per essere allegata ai registri contabili a giustificazione dell’omessa riscossione del tributo.

Le denunce afferenti prodotti già usciti dagli spazi doganali o di fabbricazione nazionale eventualmente presentate alle Dogane dovranno essere da queste subito trasmesse ai competenti UTIF, con l’esatta attestazione della data di presentazione, ai fini della validità della loro regolarità e della relativa liquidazione dell’imposta differenziale verasata.

Sulle somme non versate tempestivamente, si applica, l’interesse di mora previsto dall’art. 16 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 1978, n. 388, e la indennità di mora previsto dal D.L. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286.

Gli interessi e le indennità di mora di cui sopra sono dovuti per l’inosservanza del termine previsto dal secondo comma dello stesso art. 15 e per il versamento della differenza d’imposta dovuta sulle giacenze dichiarate, sia per l’inosservanza del termine stabilito nel terzo comma per il versamento dell’integrazione dell’imposta richiesta dall’UTIF.

L’art. 16 del D.L. stabilisce, infine, che chiunque ometta di presentare la denuncia di cui all’art.15 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell’I.F. frodata o che si sia tentato di frodare.

Detta pena è ridotta ad un decimo della predetta misura minima quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabiliti dal precedente art. 15.

Si sottolinea, infine, che il termine ultimo per la presentazione delle denunce di giacenze e del versamento della relativa differenza d’imposta, scade entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè il 2 agosto 1980.

 

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