Decreto Ministeriale 13 agosto 1957

Logistica Lubrificanti

Decreto Ministeriale 13 agosto 1957 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. n. 212, del 27 agosto). — Norme per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

 

Preambolo

Il Ministro per le finanze:

Vista la legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Decreta:

 

Articolo 1

 

Il registro di carico e scarico, istituito con l’art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, di cui sono obbligati alla tenuta gli esercenti depositi di oli minerali, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti indicati nel primo e secondo comma dell’art. 1 del decreto legge medesimo, deve essere conforme ad uno dei modelli allegati al presente decreto, contrassegnati con le lettere A, B, C, D, E, a seconda dell’attività esplicata dalla ditta intestataria della relativa licenza fiscale. I registri di carico e scarico devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima dell’uso, alla vidimazione dell’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La vidimazione consiste nell’applicare, su ciascun foglio numerato del registro, il timbro ufficiale ad umido e nell’apporre sul frontespizio, la seguente dicitura: <<Il presente registro n…. si compone di… fogli numerati da… a… compresa la presente copertina>>, da sottoscriversi dall’ingegnere capo o da chi per esso.

La numerazione dei registri, sulla copertina, è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun esercizio finanziario. Essa trae origine da apposita <<Rubrica>>, conforme al modello, contrassegnato con la lettera F, allegato al presente decreto, la quale deve essere custodita dall’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

In detta <<Rubrica>>, che si apre all’inizio dell’esercizio finanziario e si chiude alla fine dello stesso, si segnano: nella prima colonna, il numero annuale (anno finanziario) da riportare sul frontespizio del registro di carico e scarico-presentato per la vidimazione e, di seguito, sullo stesso rigo, il nominativo e l’ubicazione della ditta intestataria della licenza, l’oggetto dell’attività espletata dalla ditta medesima, la data della vidimazione ed il numero annuale distintivo del registro esaurito, che dovrà essere collegato con il numero che sarà attribuito al registro susseguente.

 

Articolo 2

 

Gli esercenti depositi di oli minerali, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, devono annotare nel registro di carico e scarico, dalla parte del carico, distintamente per qualità, i quantitativi di prodotti petroliferi introdotti, con l’indicazione della data di introduzione a deposito, nonchè degli estremi dei certificati di provenienza, o delle bollette di pagamento dei diritti di confine, o di altro documento riconosciuto valido dall’Amministrazione che è servito per scortare la merce durante il trasporto. Su ciascuno dei documenti che giustificano le operazioni di carico, l’esercente deve attestare, apponendovi la propria firma, l’avvenuta introduzione a deposito della corrispondente partita di prodotto e riportare il numero sotto il quale il documento stesso è stato allibrato nel registro di carico e scarico.

I documenti di cui al comma precedente devono essere allegati al registro di carico e scarico.

 

Omissis

 

 

 

Articolo 4

 

L’esercente stazione di servizio od apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al secondo comma, lettere b) e c) dell’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 28 luglio 1957, ha l’obbligo di indicare nel registro di carico e scarico (Modello B), dalla parte dello scarico, per ciascun tipo di carburante erogato, il numero risultante dalla lettura, effettuata a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24, del contatore totalizzatore delle singole colonnine installate.

Per i distributori fissi di miscela di benzina e lubrificante per micromotori, le registrazioni devono indicare, oltre che il volume complessivo di miscela erogata, anche quello dell’olio entrato a far parte della miscela medesima. Nel caso di guasti delle testate contometriche e di perturbazioni accidentali negli apparecchi di distribuzione automatica, l’esercente è tenuto a darne comunicazione al competente Ufficio metrico ed a prender nota, nel registro di carico e scarico, delle quantità di prodotto eventualmente esitate durante i periodi di inattività degli apparecchi medesimi e non totalizzate dai contatori volumetrici.

Nel registro di carico e scarico devo essere, infine, presa nota del ritorno alla posizione iniziale (zero) del numeratore del contatore totalizzatore di ciascuna colonnina, tutte le volte che si verifica tale circostanza.

Per l’olio lubrificante confezionato in appositi recipienti del contenuto massimo di venti chilogrammi, detenuto in deposito in quantità superiore a cinque quintali, ovvero confezionato in recipienti di contenuto superiore a venti chilogrammi, per qualsiasi quantitativo detenuto in deposito, lo scarico deve essere effettuato a peso nell’apposita colonna del registro di carico e scarico.

Tali registrazioni non devono tener conto dei quantitativi di olio lubrificante estratto in miscela con benzina per il rifornimento dei micromotori, per il quale lo scarico deve essere effettuato a parte, conformemente a quanto stabilito nel comma secondo del presente articolo.

 

Omissis

 

Articolo 9

 

L’esercente cui incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico deve indicare nel primo rigo di esso, dalla parte del carico, distintamente per qualità, la quantità effettiva di prodotto petrolifero esistente nel deposito, o nei serbatoi collegati con le stazioni di servizio e con gli apparecchi di distribuzione automatica, al 3 settembre 1957, data di entrata in vigore della nuova disciplina instaurata con il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957.

I titolari di licenza fiscale che gestiscono stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono tenuti a riportare, inoltre, nel registro di carico e scarico, dalla parte dello scarico, i numeri segnati alla data di cui al comma precedente dai contatori totalizzatori dei singoli distributori.

 

Articolo 10

 

I registri devono essere scritturati in modo leggibile senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante un tratto orizzontale di penna, in modo però che si possano sempre leggere; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.

Effettuate le registrazioni prescritte, sia dalla parte del carico che da quella dello scarico, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo devono essere resi inutilizzabili con tratti di penna.

Giornalmente, l’inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, deve essere preceduto dall’indicazione della data.

Le somme dei quantitativi dei prodotti immessi a deposito e le somme dei quantitativi dei prodotti estratti devono essere fatte per ciascun foglio del registro, fino alla chiusura del registro stesso.

La specie del documento giustificativo dell’operazione sia di carico che di scarico deve essere espressa con la corrispondente sigla indicata in calce ai modelli del registro di carico e scarico allegati al presente decreto.

Le quantità dei prodotti petroliferi devono essere riportate:

a) in chilogrammi, per quanto riguarda i depositi;

b) in litri, per quanto concerne le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, eccezion fatta per l’olio lubrificante, il cui movimento deve essere indicato in chilogrammi, sempre che ricorra l’obbligo della registrazione e non si tratti di prodotto entrato a far parte di miscela con benzina per micromotori.

 

Articolo 11

Omissis (1° comma )

Il registro di carico e scarico di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio finanziario.

Indipendentemente dalla chiusura di cui al comma precedente, il registro viene chiuso ogni qualvolta si esaurisce.

La chiusura del registro è fatta e sottoscritta dall’esercente con la formula: <<Chiuso al n…. d’ordine del carico>>.

L’attestazione di chiusura è apposta sul registro immediatamente dopo l’iscrizione della rimanenza, la quale si stabilisce, per ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico.

All’uopo, per quanto riguarda il carico, si riportano la rimanenza alla precedente chiusura e la quantità globale di prodotto introdotta a deposito nel periodo considerato.

Per la parte dello scarico, si riportano la quantità globale di prodotto estratto o comunque prelevato, nel periodo considerato, nonchè il totale delle deficienze per cali e dispersioni.

Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, la quantità globale di prodotto estratto risulterà dal computo della differenza fra le letture dei contatori totalizzatori dei singoli distributori al momento in cui viene effettuata la chiusura contabile del registro di carico e scarico ed i corrispondenti dati rilevati in occasione della chiusura precedente ed iscritti nel registro medesimo.

Ai fini della determinazione della differenza, si dovrà tener conto degli eventuali azzeramenti dei numeratori dei contatori totalizzatori che fossero nel frattempo intervenuti.

La numerazione progressiva delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro.

 

L’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione restituisce alla ditta interessata, previa vidimazione, il registro in bianco il quale andrà a ricostituire la dotazione, e tratterrà il registro scritturato, con la relativa documentazione.

 

Omissis

 

Articolo 14

Il presente decreto entra in vigore il 3 settembre 1957.

 

Allegato 1

(*)Sono omessi i modelli che sono reperibili presso gli Uffici U.T.F. competenti.

 

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