Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303

Logistica Lubrificanti

Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191). Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Regio decreto -Legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro residui. [testo DECRETO] [parte 1 di 2]

” Preambolo

” Articolo 1

” Articolo 2

 

Preambolo

Visto il Regio Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367; Visto l’art. 1º, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare giuridiche.

 

Articolo 1

 

E’ approvato l’unito regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, visto, d’ordine nostro, dal ministro proponente.

 

Articolo 2

 

Il predetto Regio Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191). Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro residui. [testo REGOLAMENTO] [parte 2 di 2]

” Preambolo

Titolo I.

Licenze di importazione.

” Articoli 1 – 11- Omissis

Titolo II.

Trattamento industriale degli olii minerali.

” Articoli 12 – 21 – Omissis

 

Titolo III.

Concessioni di depositi e di distributori.

” Articoli 22 – 23 Omissis

” Articolo 24

” Articolo 25

” Articolo 26 – Omissis

 

” Articolo 27

” Articolo 28

” Articoli 29 – 31 Omissis

 

Titolo IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

” Articolo 32 – 41 – Omissis

” Articolo 42

” Articoli 43 – 46 – Omissis

” Articoli 47

” Articolo 48 – 50 – Omissis

” Articolo 51

” Articolo 52 – Omissis

Titolo V.

Disposizioni generali e transitorie.

” Articoli 53 – 55 – Omissis

 

 

Preambolo

Regolamento per l’esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

 

Omissis

 

 

Articolo 24

 

La capacità di un serbatoio destinato a contenere olii minerali è espressa dal volume geometrico del serbatoio stesso.

La capacità di un deposito di olii minerali è data dalla somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati, a qualsiasi prodotto petrolifero destinati, più la quantità massima, espressa in metri cubi, dei prodotti petroliferi dei quali sia stato autorizzato l’immagazzinamento in fusti od altri imballaggi.

Per determinare la potenzialità dei depositi sono applicabili i criteri stabiliti dalle norme di sicurezza di cui all’art. 23 della legge.

Fra la capacità di un serbatoio indicata nell’atto di concessione e quella risultante dal collaudo del serbatoio stesso, è ammessa una tolleranza, in più od in meno, di non oltre il 4 per cento.

 

Articolo 25

 

La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo

rappresentante.

Il concessionario può tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovrà ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.

Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburati possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.

In quantunque caso però tutti gli obblighi contenuti nell’atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell’apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.

 

Omissis

 

Articolo 27

 

L’impianto e l’esercizio dei depositi per usi privati, agricoli ed industriali superiori ai 25 metri cubi di capacità, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo le modalità che saranno stabilite nell’atto di concessione.

L’impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli od industriali, è concesso soltanto alle condizioni che gli apparecchi stessi siano installati su suolo privato, nell’interno di stabilimenti, fabbricati o recinti di proprietà dei richiedenti, convenientemente distanti dal suolo pubblico e che sia esclusa ogni cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Non è consentito l’uso di apparecchi di distribuzione automatica per il petrolio colorato e per i residui colorati destinati ad usi agricoli ed ammessi a speciali agevolazioni fiscali.

Omissis (4 comma)

 

Articolo 28

 

Al concessionario di depositi di olii minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti è fatto divieto di destinare i singoli serbatoi a prodotti petroliferi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione, salva espressa autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

E’ fatto altresì divieto al concessionario di apportare variazioni di qualsiasi natura ai piani in base ai quali fu accordata la concessione, senza la preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

 

Omissis

 

Articolo 42

 

I concessionari di impianti di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono sospendere l’esercizio degli impianti stessi senza autorizzazione del ministero delle corporazioni.

 

Omissis

 

Articolo 47

 

Le spese relative all’istruttoria delle domande di concessione per impianto di stabilimenti, depositi e distributori, sono a carico dei richiedenti, e quelle per le verifiche ed i controlli di ogni genere sono a carico dei concessionari.

Omissis

 

Omissis

 

Articolo 51

 

Alla scadenza delle concessioni, di cui agli art. 4 e 11 della legge, il concessionario ha l’obbligo di rimettere in pristino le zone pubbliche o demaniali occupate dagli impianti, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti dall’amministrazione cui le zone appartengano, salvo contraria disposizione contenuta nell’atto di concessione.

 

Omissis

 

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