Circolare Ministero Finanze Num. 368 del 28/06/1975 prot.n.5251/XI

Logistica Lubrificanti

Oggetto: D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232 – Norme in materia di I.F. emanate ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2, 3, 5 della legge 14 agosto 1974, n. 346.

 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 163 del 23 giugno 1975 il D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, concernente norme in materia di I.F. sui prodotti petroliferi, emanato ai sensi dell’art. 2, numeri 1, 2, 3, 5, della L. 14 agosto 1974, n. 346.

Omissis

 

L’art. 4, in attuazione del punto 3) della delega, stabilisce, al primo comma, una nuova misura, inferiore a quella precedentemente vigente, dei cali naturali di giacenza della benzina e dei Prodotti ad essa assimilati, ferma restando la percentuale del calo ammissibile per gli altri prodotti petroliferi.

Per i G.P.L. viene, invece, stabilita la misura del 4% annuo.

E’ stata inoltre attuata per la sola benzina una differenziazione della percentuale dei cali ammissibili all’abbuono dell’imposta a seconda che essa venga custodita nei magazzini delle fabbriche (2,5 per cento) o nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata (3 per cento).

Le suddette percentuali si applicano anche ai prodotti petroliferi esteri e, pertanto, in tal senso restano modificati i cali naturali di giacenza previsti dalla tabella A allegata al D.M. 21 novembre 1974.

Nel secondo comma dell’art. 4 viene stabilito che gli abbuoni devono essere calcolati in ragione del periodo di giacenza e sono accordati dal dirigente dell’UTIF o dalla Circoscrizione doganale, competente per territorio, con determinazione formale che sarà allegata all’inventario e, quindi, formerà oggetto di revisione assieme alla relativa contabilità.

Nell’ultimo comma dell’art. 4 è prevista la possibilità di ridurre le percentuali massime dei cali di giacenza ammissibili ad abbuono stabilendo le relative modalità; tali riduzioni saranno effettuate con decreto del Ministro delle Finanze in relazione ad eventuali aggiornamenti tecnologici.

Nulla è innovato per quanto riguarda i cali di trasporto dei prodotti petroliferi di cui all’art. 8 della L. 31 dicembre 1962, n. 1852 modificato dalla L. 14 agosto 1974, n. 346, e per ci che concerne le disposizioni di cui all’art. 9 della predetta L. 31 dicembre 1962, n. 1852.

Per il calcolo dei cali in ragione del periodo di giacenza continueranno ad essere osservati i criteri stabiliti a pagina 9 della circ. n. 20/03 del 30 gennaio 1963, prot. n. 94/XII.

Potrà procedersi, tuttavia, con uguali risultati, riportando in un’apposita colonna del registro di carico e scarico solo la rimanenza a fine giornata, vi sia o no movimento (introduzione o estrazione).

Difatti, il carico giornaliero può essere calcolato in qualsiasi momento sommando il totale delle rimanenze a quel giorno e il totale delle estrazioni effettuate sempre a quel giorno.

Il coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la somma dei carichi giornalieri, relativi al periodo considerato, sarà, ovviamente, d’ora innanzi, 0,0000685 per la benzina custodita nei magazzini di fabbrica, 0,0000822 per la benzina custodita nei depositi doganali o assimilati ai doganali, e 0,0001096 per i G.P.L. fermo restando il coefficiente di 0,0000274 per tutti gli altri prodotti petroliferi.

Per stabilire se la deficienza accertata supera il calo legale in misura eccedente il 2% (art. 9 della citata L. 1852), a modifica di quanto stabilito al paragrafo A – ultimo capoverso (pagina 9 della menzionata circolare n. 20/03, del 30 gennaio 1963, occorre adottare lo stesso criterio previsto per la determinazione del predetto calo legale, tener cioé conto del periodo di giacenza.

In pratica, basterà moltiplicare i carichi giornalieri per i seguenti coefficienti ottenuti sommando al calo legale in percentuale la eccedenza del 2% e dividendo il totale di detta somma per 365:

– benzina custodita in magazzini di fabbrica

(0,025 + 0,02): 365 = 0,0001233

– benzina custodita in depositi doganali o assimilati

(0,03 + 0,02): 365 = 0,0001370

– G.P.L.

(0,04 + 0,02): 365 = 0,0001644

– Altri prodotti

(0,01 + 0,02): 365 = 0,0000822

Si ricorda che in base alla norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 13 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella L. 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l’art. 21 della L. 31 dicembre 1962, n. 1852, non viene considerata irregolare la tenuta del registro di carico e scarico, prescritto dall’art. 3 del predetto D.L. n. 271, quando viene accertata l’esistenza di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili che sia contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 14 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.

Con le modificazioni apportate al citato art. 14 dall’art. 4 del decreto delegato, il limite al quale occorre riferirsi per quanto concerne la benzina custodita nei depositi liberi e negli impianti di distribuzione stradale è ora quello del 3% annuo.

Con l’occasione, allo scopo di eliminare ogni eventuale incertezza in proposito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla disposizione contenuta nel l’ultimo comma dell’art. 3 del D.M. 13 agosto 1957 che detta le norme per la tenuta del registro di carico e scarico prescritto dall’art. 3 del citato D.L. n. 271.

In base a tale disposizione ” verificandosi deficienze da attribuire a cali o dispersioni, l’esercente deve darsene discarico nel registro predetto, facendo riferimento alle cause che le hanno determinate “.

Con la circ. n. 1297 del 25 giugno 1958, è stato già chiarito che per quanto concerne le deficienze da attribuire a dispersioni accidentali, cioè a cause fortuite e di forza maggiore, le relative registrazioni dovranno essere eseguite sui registri di carico e scarico appena si sia manifestato l’evento, con esplicito riferimento ai motivi che ebbero a determinarlo.

Relativamente, poi, alle deficienze da attribuire a cali, l`esercente deve discaricarsele ogni qualvolta vengono accertate e nella misura in cui esse si verificano, facendo apposita annotazione nel registro di carico e scarico.

Trattandosi di prodotti liberi da tributi, che hanno cioè assolto l’intero carico fiscale, interessa all’Amministrazione finanziaria non già l’entità del calo, che può quindi anche essere superiore a quello ammesso per i prodotti sgravati d’imposta, ma che la tenuta del registro di carico e scarico sia regolare nel senso che esso deve rispecchiare fedelmente la reale situazione del deposito.

Al fine di stabilire o meno la regolare tenuta del registro di carico e scarico in sede di verifica, dovrà, pertanto, farsi il raffronto tra le giacenze reali e quelle contabili risultanti dal registro di carico e scarico; queste, com’è noto, sono costituire dalla differenza tra l’ammontare delle operazioni di introduzione e l’ammontare delle estrazioni o erogazioni più gli eventuali cali o dispersioni, discaricati dall’esercente ai sensi del penultimo comma dell’art. 3 del citato D.M. 13 agosto 1957.

La eventuale differenza in meno tra rimanenza contabile (determinata nel modo appena descritto) e giacenza effettiva costituisce il calo al momento della verifica.

Se detto calo supera i limiti ammessi si procederà contravvenzionalmente ai sensi del terz’ultimo comma del citato art. 13 del D.L. n. 271 (ammenda da lire 50.000 a L. 300.000).

Per il calcolo del calo in ragione del periodo di giacenza nei depositi liberi per uso commerciale dovranno essere osservati i menzionati criteri stabiliti dalla circolare n. 20/03.

Pertanto, gli UTIF inviteranno gli esercenti i predetti depositi a riportare in apposita colonna dei registri di carico e scarico le rimanenze a fine giornata.

Per quanto riguarda invece gli impianti di distribuzione stradale, tenuto conto delle difficoltà operative e del fatto che lo scarico giornaliero viene effettuato mediante lettura del contatore della colonnina di erogazione, considerato che, a causa della limitata capacità ricettiva dei serbatoi installati, il movimento dei prodotti si effettua con ritmo pressoché costante e la giacenza della merce non supera normalmente un mese, potrà procedersi, per il calcolo del calo, moltiplicando per un dodicesimo delle misure percentuali annue (0,0025 per la benzina e 0,00083 per gli altri prodotti) il totale delle estrazioni verificatesi nel periodo preso a base dall’inventario.

 

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