Circolare Num. 1297 del 25 giugno 1958

Logistica Lubrificanti

Oggetto: Applicazione legge 2 luglio 1957, n. 474.

 

Alcune Società petrolifere hanno sollecitato a questo Ministero precisazioni ai fini degli adempimenti che l’art. 3 del 13 agosto 1957 pone a carico degli esercenti e che riguardano l’annotazione delle deficienze, derivanti da cali o dispersioni, sui registri di scarico e carico in dotazione presso i depositi di prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo.

Al riguardo si vuole significare che per quanto concerne le deficienze da attribuire a dispersioni accidentali, cioè a cause fortuite e di forza maggiore, le relative registrazioni dovranno essere eseguite, sui predetti registri, appena si sia manifestato l’evento, con esplicito riferimento ai motivi che ebbero a determinarlo.

I cali naturali di giacenza, manipolazione e travasi in relazione al loro carattere di continuità nel tempo, saranno invece portati a discarico semestralmente, previo scandaglio dell’esistenza effettiva, nell’intesa che dovrà essere proceduto alla chiusura contabile del registro di carico e scarico soltanto alla fine dell’esercizio finanziario ed in occasione di esaurimento del registro stesso.

Ovviamente la stessa procedura sarà eseguita presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti.

Chiarimenti sono stati, inoltre, chiesti in ordine all’applicazione della norma contenuta nell’art. 13, penultimo comma, del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella L. 2 luglio 1957, n. 474.

In proposito giova ribadire che, stante la formulazione del citato art. 13, per la determinazione delle deficienze massime consentite deve farsi riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 14 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 il quale, all’ultimo comma, sancisce che le dette percentuali sono da calcolare in ” ragione degli anni e dei mesi compiuti, ritenendo come compiuto il mese iniziato “.

Conseguentemente, il computo andrebbe riferito ad ogni singola partita di prodotti immessa in deposito, tenuto conto del tempo trascorso tra la data dell’introduzione e quella dell’estrazione.

Considerato, però, che presso gli impianti in questione, a causa della limitata capacità ricettiva dei serbatoi installati, il movimento dei prodotti si effettua con ritmo pressoché costante sì da escludere che la giacenza della merce venga a risultare superiore ad un mese, gli Uffici potranno fare ricorso, nella fattispecie, al procedimento esemplificativo illustrato nella seconda parte della circ. 24 luglio 1950, n. 243.

Pertanto il calo, espresso in chilogrammi, potrà essere ottenuto moltiplicando per un dodicesimo delle misure percentuali annue riportate nel predetto art. 14 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 il totale delle estrazioni, espresso in quintali, verificatesi nel periodo preso a base dell’inventario.

Risulta, infine, che non sarebbero infrequenti gli interventi dei meccanici addetti alla manutenzione dei distributori automatici di carburante, in dipendenza della normale usura degli elementi che concorrono alla misurazione o per altre cause.

In tale evenienza, le Ditte interessate, oltre all’osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 del D.M. 13 agosto 1957 sono tenute a fare analoga segnalazione all’U.T.I.F. competente per territorio, ogni qualvolta le operazioni eseguite comportino la riparazione o il cambio della testata contometrica o del totalizzatore-litri, con e senza erogazione di prova.

La comunicazione potrà essere fatta anche a mezzo lettera raccomandata, ponendo, in ogni caso, in evidenza: il numero distintivo del distributore automatico o la qualità del prodotto alla cui erogazione destinato; l’esatta ubicazione dell’apparecchio; i numeri segnati dal contatore prima e dopo la riparazione; gli eventuali scatti a vuoto (dal n. al n. ), nonché la quantità del prodotto erogata o reimmessa nel serbatoio; ogni altra notizia che valga a precisare la natura, l’entità e la durata dell’intervento. In caso di sostituzione della testata contometrica del distributore, saranno riportati, inoltre, i numeri del totalizzatore-litri della testata rimossa ed i numeri del totalizzatore-litri della testa applicata.

Il carburante erogato per effetto di scatti a vuoto e reintrodotto in serbatoio dovrà essere riassunto in carico del registro di carico e scarico Mod. B, iscrivendo, nelle apposite colonne riservate per l’annotazione dei documenti che giustificano le operazioni di carico, gli estremi del ” Rapporto di lavoro ” che sogliono compilare i meccanici delle Ditte.

Un esemplare di tale ” Rapporto ” sarà, pertanto, allegato al predetto registro, dopo che il gestore dell’esercizio avrà provveduto a completare con l’annotazione del numero di registrazione assunto e con l’apposizione della propria firma.

 

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