Guida alla richiesta di autorizzazione

Logistica Lubrificanti

Premessa

 

L’art.25 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Decreto Legislativo n. 504 il 26.10.1995, prevede l’obbligo della denuncia all’Ufficio Tecnico di Finanza, competente per territorio, anche da parte degli esercenti:

 

  1. impianti di distribuzione di carburanti stradale o per natanti;
  2. apparecchi di distribuzione carburante per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità totale superi i 10 mc.
  3. Depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 mc.;
  4. depositi per la vendita al minuto purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito superi complessivamente i 500 Kg.;
  5. 5.     depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa.

 

 

La licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza rispettivamente, ai gestori degli impianti di cui al precedente punto 1) o ai titolari degli apparecchi distribuzione o dei depositi, ha validità fino a revoca; i titolari di licenza sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico, che ha validità annuale e deve essere vidimato, prima dell’uso, dal suddetto U.T.F. competente.

 

Di seguito è riportato l’elenco della documentazione che gli operatori devono presentare nonché, i procedimenti e i relativi provvedimenti di competenza dell’U.T.F. per l’esercizio degli impianti/depositi sopra precisati.

 

In applicazione degli artt. 2 e 4 della Legge 07/08/1990 n.241, il Ministero delle Finanze con decreto del 19/10/1994 n.678 ha approvato il regolamento attuativo della predetta legge 241/90, ed ha stabilito le norme relative ai procedimenti di competenza di organi dell’Amministrazione delle Finanze.

 

In particolare, il punto 41) della tabella allegata al predetto Decreto, relativo al rilascio della “licenza fiscale per l’esercizio di depositi liberi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione carburanti” stabilisce che:

a) l’unità organizzativa responsabile del procedimento è:l’Ufficio Tecnico di Finanza;

b) l’organo che adotta il provvedimento finale è: il Direttore dell’Ufficio;

c) il termine per la conclusione del procedimento è: 60 giorni.

 

L’art.3 dello stesso Decreto n.678/94 precisa che il termine inizialedecorre dalla data di ricevimento della domanda con tutta la documentazione prescritta da parte dell’Ufficio, mentre l’art.6 precisa che iltermine finale coincide con la data di adozione del provvedimento finale.

Si prendono in esame, qui di seguito, i principali procedimenti per il rilascio e/o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio limitatamente agli impianti distribuzione carburante sia stradale sia privato. Si precisa che la documentazione da presentare e il procedimento da adottare per il rilascio della licenza fiscale di esercizio è il medesimo per tutte le diverse tipologie di impianti: punto isolato, chiosco, stazione di rifornimento e stazione di servizio definite dall’art. 3, lettera c) della Legge n.° 33 del 28/06/1988 e successive modifiche della Regione Veneto.-

 

1) NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE STRADALE

 

PROCEDIMENTO

L’esercente l’impianto di distribuzione, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.504 del 26/10/1995 deve presentare all’U.T.F. competente:

  1. Denuncia di impianto, in duplice copia, sottoscritta dalla ditta esercente e dal titolare dell’autorizzazione, redatta secondo il fac-simile allegato, contente i seguenti essenziali elementi:

 

  • ragione sociale completa della ditta esercente, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • ragione sociale completa della ditta titolare dell’autorizzazione, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • estremi autorizzazione rilasciata dal comune (data e numero di protocollo);

 

  • composizione dell’impianto;

B) Domanda per rilascio licenza fiscale

Il gestore o il titolare, se gestito direttamente, presenta istanza in bolloall’Ufficio Tecnico di Finanza competente per il rilascio della licenza fiscale di esercizio.

La domanda, deve contenere le seguenti essenziali indicazioni:

a) generalità complete del rappresentante legale, compreso il codice fiscale, denominazione sociale, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta che gestisce l’impianto, ubicazione dello stesso (comune, via, numero civico e località), numeri di telefono e di fax;

b) denominazione della società titolare dell’autorizzazione;

c) il possesso del contratto di comodato, di affitto o proprietà  registrato, con l’indicazione della data di sottoscrizione;

d) dichiarazione del possesso di tutte le altre autorizzazioni attinenti l’esercizio dell’impianto e l’ indicazione del proprietario dell’area in cui insiste l’impianto, con la precisazione se insiste su suolo pubblico o privato;

e) estremi (data )del verbale di collaudo, conclusosi con esito positivo.-

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) marca da bollo, secondo il valore vigente (oggi è pari a Euro 10,33), da apporre sull’originale della licenza fiscale;

2) contratto di comodato, registrato e in copia, con l’esibizione dell’originale, solo per gli impianti stradali carburanti in cui la gestione dell’impianto è esercitata da ditta e/o persona diverse da quella titolare dell’autorizzazione;

3) autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali (o il certificato penale) del gestore se persona fisica o del legale rappresentate se società e, a seconda delle modalità, gli altri stati comprovanti qualità personali e fatti previsti dal D.P.R. 445 del 28.12.2000;

4) planimetria del lotto dell’impianto in doppio ( scala 1:100 ), completa e riportante la situazione reale e finale dell’impianto, con evidenziata l’ubicazione dei serbatoi, pozzetti derivatori, colonnine, fabbricato gestore, locale destinato allo stoccaggio di olio lubrificante, linee indicanti la posizione delle tubazioni idrauliche di collegamento serbatoi-colonnine, sfiati, eventuali punti di carico decentrati rispetto ai serbatoi, ecc.; la planimetria deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione e da un tecnico abilitato;

5) tabelle di taratura dei serbatoi in doppio, a firma del costruttore o di un tecnico iscritto all’albo professionale e dal rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione o dal gestore;

6) estratto autentico di mappa o di frazionamento, rilasciato dall’Ufficio del territorio competente, relativo alla zona circostante e con evidenziata l’area dell’impianto;

7) relazione tecnica, a firma di un tecnico iscritto all’albo, con descrizione analitica delle caratteristiche dei serbatoi, delle tubazioni di collegamento, delle colonnine erogatrici, delle elettropompe, ubicazione e caratteristiche del locale per deposito oli lubrificanti, rispetto delle prescrizioni fiscali adottate per la realizzazione dell’impianto;

8) autocertificazione del legale rappresentante della ditta esercente eperizia giurata di un tecnico iscritto all’albo, prescritte dall’art.1 del D.L.gs 32/98;

9) richiesta, in carta semplice di allibramento del registro di carico e scarico tipo mod.B, debitamente intestato dal gestore e con la numerazione progressiva delle pagine.-

 

PROVVEDIMENTO

 

L’Ufficio Tecnico di Finanza ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza della stessa, attribuisce all’impianto  il codice ditta, che resta valido per tutta la durata dell’impianto e che identifica lo stesso, ed emette il provvedimento finale che comprende:

 licenza fiscale di esercizio, con il codice ditta attribuito all’impianto carburante stradale o privato a firma del Direttore;

 registro di carico scarico, debitamente timbrato, allibrato e firmato dal Direttore;

 restituzione di copia della denuncia di deposito timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della presentazione della stessa;

 restituzione di copia della planimetria del lotto dell’impianto in doppio (scala 1:100)timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della consegna della stessa;

 restituzione di copia delle tabelle di taratura timbrate e firmate dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma del deposito delle stesse.

 

2) NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE USO PRIVATO

 

PROCEDIMENTO

Il titolare o legale rappresentante della ditta, titolare dell’autorizzazione rilasciata dal Comune competente, deve presentare all’U.T.F. competente:

A) Denuncia di impianto, in duplice copia, redatta secondo il fac-simile allegato, contente i seguenti essenziali elementi

  • generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale ragione sociale completa della ditta, partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax;

 

  • estremi autorizzazione rilasciata dal comune (data e numero di protocollo);

 

  • composizione dell’impianto;

B) Domanda per rilascio licenza fiscale

Il titolare o il rappresentante legale, presenta istanza in bollo all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per il rilascio della licenza fiscale di esercizio.

La domanda, deve contenere le seguenti essenziali indicazioni:

a) generalità complete del rappresentante legale, compreso il codice fiscale, denominazione sociale, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta titolare dell’autorizzazione dell’impianto, ubicazione dello stesso (comune, via, numero civico e località), eventuali numeri di telefono e di fax;

b) dichiarazione del possesso di tutte le altre autorizzazioni attinenti l’esercizio dell’impianto e del proprietario dell’area in cui insiste l’impianto;

c) estremi (data) del verbale di collaudo, conclusosi con esito positivo.-

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) marca da bollo, secondo il valore vigente (oggi è pari a Euro 10,33), da apporre sull’originale della licenza fiscale;

2) autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali (o il certificato penale) del legale rappresentate se società e, a seconda delle modalità, gli altri stati comprovanti qualità personali e fatti previsti dal D.P.R. 445 del 28.12.2000;

3) planimetria del lotto dell’impianto in doppio ( scala 1:100 ), completa e riportante la situazione reale e finale dell’impianto, con evidenziata l’ubicazione dei serbatoi, pozzetti derivatori, colonnine, locale destinato allo stoccaggio di olio lubrificante, linee indicanti la posizione delle tubazioni idrauliche di collegamento serbatoi-colonnine, sfiati, eventuali punti di carico decentrati rispetto ai serbatoi, ecc.; la planimetria deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione e da un tecnico abilitato;

4)tabelle di taratura dei serbatoi in doppio, a firma del costruttore o di un tecnico iscritto all’albo professionale e dal rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione;

5) estratto autentico di mappa o di frazionamento, rilasciato dall’Ufficio del territorio competente, relativo alla zona circostante e con evidenziata l’area dell’impianto;

6)relazione tecnica , a firma di un tecnico iscritto all’albo, con descrizione analitica delle caratteristiche dei serbatoi, delle tubazioni di collegamento, delle colonnine erogatrici, delle elettropompe, ubicazione e caratteristiche del locale per deposito oli lubrificanti, rispetto delle prescrizioni fiscali adottate per la realizzazione dell’impianto;

7) autocertificazione del legale rappresentante della ditta esercente eperizia giurata di un tecnico iscritto all’albo, prescritte dall’art.1 del D.L.gs 32/98;

8) Richiesta, in carta semplice di allibramento del registro di carico e scarico tipo mod.B, debitamente intestato con il nome e indirizzo della ditta che gestisce l’impianto nonché con la numerazione progressiva delle pagine.-

 

PROVVEDIMENTO

 

L’Ufficio Tecnico di Finanza ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza della stessa, attribuisce all’impianto carburante privato, il codice ditta, che resta valido per tutta la durata dell’impianto e che identifica lo stesso, ed emette ilprovvedimento finale che comprende:

– licenza fiscale di esercizio, con il codice ditta attribuito all’impianto carburante privato a firma del Direttore;

– registro di carico scarico, debitamente timbrato, allibrato e firmato dal Direttore;

 restituzione di copia della denuncia di deposito timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della presentazione della stessa;

– restituzione di copia della planimetria del lotto dell’impianto in doppio ( scala 1:100 ) timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della consegna della stessa;

– restituzione di copia delle tabelle di taratura timbrate e firmate dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma del deposito delle stesse.

 

 

3) CAMBIO GESTIONE IMPIANTO STRADALEPROCEDIMENTO

L’esercente l’impianto di distribuzione, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.504 del 26/10/1995, deve presentare all’U.T.F. competente:

 

  1. Denuncia di impianto , in duplice copia, firmata unitamente al titolare dell’autorizzazione e redatta secondo il fac-simileallegato, contente i seguenti essenziali elementi:

 

  • ragione sociale completa della ditta esercente, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • ragione sociale completa della ditta titolare dell’autorizzazione, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • composizione dell’impianto ;

 

  • estremi autorizzazione rilasciata dal comune competente (data e numero di protocollo).

B) Domanda per rilascio licenza fiscale

 

Il nuovo gestore, presenterà all’U.T.F., la domanda, in bollo, per il rilascio della licenza fiscale di esercizio contenente le seguenti essenziali indicazioni:

a) generalità complete del rappresentante legale (compreso il suo codice fiscale) della ditta che gestisce l’impianto, denominazione completa, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta titolare dell’autorizzazione dell’impianto, ubicazione dello stesso (comune, via, numero civico e località), numeri di telefono e di fax;

b) estremi del codice ditta dell’impianto attribuito dall’U.T.F.;

c) dichiarazione di accettare la planimetria, in quanto corrispondente alla composizione dell’impianto, e le tabelle di taratura dei serbatoi presentate all’ U.T.F. competente e restituite timbrate e firmate dal responsabile del procedimento;

d)dichiarazione del possesso di tutte le altre autorizzazioni.

 

Sono da allegare i seguenti documenti:

1) marca da bollo, secondo il valore vigente (oggi è pari a Euro 10,33), da apporre sull’originale della licenza fiscale;

2) richiesta, in carta semplice, di allibramento del registro di carico e scarico mod.B, debitamente compilato dal gestore e con la numerazione progressiva delle pagine;

3) contratto di comodato, registrato e in copia, con l’esibizione dell’originale, solo nei casi in cui la gestione dell’impianto stesso è esercitata da ditta e/o persona diversa da quella titolare dell’autorizzazione;

4) autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali (o il certificato penale) del gestore se persona fisica o del legale rappresentate se società e, a seconda delle modalità, gli altri stati attestanti qualità personale e fatti previsti dal DPR 445 del 28.12.2000.

 

Il gestore cedente è tenuto a comunicare la rinuncia alla licenzacon la contestuale restituzione della stessa in originale ed a presentare tre copie del foglio riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi (allegato 2) relativo al periodo di propria gestione.

 

PROVVEDIMENTO

 

L’Ufficio Tecnico di Finanza ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza e la corrispondenza della stessa, conferma all’impianto il codice ditta, che identifica la licenza stessa, ed emette il provvedimento finale che comprende:

  1. nuova licenza fiscale di esercizioaggiornata e con il codice ditta attribuito in occasione del rilascio della licenza originaria all’impianto carburante ;

 

  1. registro di carico scarico, debitamente timbrato, allibrato e firmato dal Direttore;
  2. restituzione di copia della denuncia di deposito timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della presentazione della stessa.

 

4  4) MODIFICHE COMPOSIZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

 

PROCEDIMENTO

L’esercente l’impianto di distribuzione, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.504 del 26/10/1995, deve presentare all’U.T.F. competente:

  1. Denuncia di impianto , in duplice copia, firmata unitamente al titolare dell’autorizzazione e redatta secondo il fac-simile allegato, contente i seguenti essenziali elementi:

 

  • ragione sociale completa della ditta esercente, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • ragione sociale completa della ditta titolare dell’autorizzazione, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • composizione dell’impianto;

 

  • estremi autorizzazione o presa d’atto del Comune (data e numero di protocollo) relative alla nuova composizione e, nei casi prescritti, la data del verbale di collaudo effettuato dall’apposita commissione prevista dalla Legge Regionale 33/88 e successive modifiche.-

B) Domanda per il rilascio licenza fiscale

Considerato che è variata la costituzione dell’impianto dovrà parimenti essere adeguata la licenza fiscale già rilasciata, pertanto il gestore presenterà all’U.T.F. la domanda, in bollo, per l’aggiornamento della stessa.

L’istanza deve riportare le seguenti essenziali indicazioni:

  1. denominazione completa della ditta, sede, codice fiscale o partita i.v.a., generalità complete del rappresentante legale della ditta che gestisce l’impianto carburante;

 

  1. comune, via, numero civico e località in cui si trova l’impianto;

 

  1. denominazione ditta titolare dell’autorizzazione, se diversa da quella che gestisce l’impianto;

 

  1. codice ditta attribuito in precedenza dall’U.T.F.-

 

  1. estremi del verbale di collaudo, se previsto, conclusosi con esito positivo

 

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

1) marca da bollo, secondo il valore vigente (oggi è pari a Euro 10,33), da apporre sull’originale della nuova licenza fiscale;

2) licenza in originale con la precedente composizione da aggiornare (sostituire);

3) planimetria del lotto dell’impianto in doppio ( scala 1:100 )dell’impianto conformi alla nuova composizione con la disposizione di tutti i serbatoi, colonnine, pozzetti derivatori, fabbricato gestore con locale destinato allo stoccaggio di olio lubrificante, linee indicanti la posizione delle tubazioni idrauliche di collegamento serbatoi-colonnine, sfiati, eventuali punti di carico decentrati rispetto ai serbatoi, ecc; la planimetria deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione e da un tecnico abilitato;

4) due copie delle tabelle di taratura dei nuovi serbatoi firmate dal rappresentante della società titolare dell’autorizzazione e/o dal costruttore degli stessi;

5) autocertificazione del legale rappresentante della ditta esercente e perizia giurata di un tecnico iscritto all’albo, prescritte dall’art.1 del D.L.gs 32/98;

6) relazione tecnica , a firma di un tecnico iscritto all’albo, con descrizione analitica delle caratteristiche dei serbatoi, tubazioni di collegamento, colonnine erogatrici, elettropompe e ubicazione del locale per deposito oli lubrificanti, nel rispetto delle prescrizioni fiscali che adottate per la realizzazione dell’impianto;

7) asseverazione resa da tecnico abilitato nei casi previsti dalla Legge Regionale, per le modifiche non sono soggette a collaudo.

 

PROVVEDIMENTO

 

L’Ufficio Tecnico di Finanza ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza e la corrispondenza della stessa, emette il provvedimento finale che comprende:

 

 licenza fiscale di esercizio aggiornata, con la conferma del codice ditta attribuito in occasione del rilascio della licenza originaria, all’impianto carburante sia stradale sia privato, a firma del Direttore;

 restituzione di una copia delle tabelle di taratura, presentate erelative ai soli serbatoi oggetto di ampliamento/modifiche, timbrate e firmate dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma del deposito delle stesse all’U.T.F.;

 restituzione di un esemplare della denuncia di deposito firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F a conferma della presentazione della stessa;

– restituzione di un esemplare della planimetria del lotto dell’impianto (scala 1:100)timbrata e firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della consegna della stessa.

 

 

 

5) TRASFERIMENTO TITOLARITA’ AUTORIZZAZIONE

 

PROCEDIMENTO

L’esercente l’impianto di distribuzione, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.504, del 26/10/1995 deve presentare all’U.T.F. competente:

 

A) Denuncia di impianto , in duplice copia, firmata unitamente al titolare dell’autorizzazione e redatta secondo il fac-simileallegato, contente i seguenti essenziali elementi:

  • ragione sociale completa della ditta esercente, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

 

  • ragione sociale completa della nuova ditta titolare dell’autorizzazione, (partita I.V.A., ubicazione, numero di telefono e di fax) e generalità complete del legale rappresentante, compreso codice fiscale e luogo di nascita;

 

  • ubicazione dell’impianto;

 

  • composizione dell’impianto;

 

  • estremi dell’autorizzazione comunale o presa d’atto (protocollo e data) relativa al nuovo titolare.-

 

B) Istanza per rilascio licenza fiscale

Il titolare della licenza, è tenuto a presentare domanda, in bollo, riportante le seguenti essenziali indicazioni:

a) denominazione ditta, sede, codice fiscale e partita i.v.a., generalità complete del rappresentante legale della ditta chegestisce l’impianto di carburante;

b) comune, via, numero civico e località in cui si trova l’impianto;

c) codice ditta attribuito in precedenza dall’U.T.F.;

d) dichiarazione, nella forma dell’autocertificazione, del possesso di tutte le altre autorizzazioni attinenti l’esercizio dell’impianto;

e) proprietario dell’area in cui insiste l’impianto stradale;

f)confermare tutti gli altri dati e l’accettazione del contenuto della documentazione elencata nel procedimento “ rilascio licenza fiscale di esercizio nuovo impianto (stradale o privato)” nonché della documentazione presete agli atti dell’UTF, con particolare riferimento alla planimetria del lotto dell’impiantoin doppio ( scala 1:100 ), e alle tabelle di taratura dei serbatoi ed elencati nel procedimento relativo al rilascio della licenza novo impianto;

 

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

1)marca da bollo di valore corrente ( ora pari a Euro 10,33);

2)Richiesta, in carta semplice, per l’allibramento di un nuovo registro, mod. B, allegato alla stessa richiesta, solo quando il nuovo titolare è anche gestore dell’impianto;

3) per gli impianti carburanti stradali, contratto di comodato,registrato e in copia, con l’esibizione dell’originale, nei casi in cui la gestione dell’impianto è esercitata da ditta e/o persona diversa da quella titolare dell’autorizzazione; oppure dichiarazione, resa sottoforma di atto notorio, e sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione nonché da parte del Rappresentante della ditta che gestisce l’impianto, attestante che il contratto di comodato in essere ( con la data di sottoscrizione e di registrazione) resta valido tra la società titolare subentrante e il gestore attuale fino alla naturale scadenza del contratto in essere con la società cedente.-

 

PROVVEDIMENTO

 

L’Ufficio Tecnico di Finanza ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza della stessa, emette il provvedimento finale che comprende:

 licenza fiscale di esercizio con la conferma del codice ditta attribuito originariamente all’impianto carburante sia stradale sia privato;

– restituzione di un esemplare della denuncia di deposito firmata dal responsabile del procedimento dell’U.T.F. a conferma della presentazione della stessa;

– registro di carico scarico, debitamente timbrato, allibrato e firmato dal Direttore, solo nel caso in cui il nuovo titolare è anche gestore dell’impianto.-

 

 

INCOMBENZE DI CARATTERE GENERALE

 

La chiusura del registro, effettuata a fine esercizio finanziario o in occasione di cessazione dell’attività, deve riportare la movimentazione di tutto il periodo interessato (normalmente l’intero anno), anche se la stessa è avvenuta su più registri; in occasione del cambio di gestione il prospetto deve essere relativo, invece, al periodo interessato alla gestione.

Un esemplare sarà restituito, datato, timbrato e firmato dal responsabile del procedimento dell’Ufficio, a conferma dell’avvenuta presentazione.

Il titolare della licenza fiscale di esercizio di distributore commerciale di carburanti o privato o di deposito privato o industriale è tenuto a presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza entro il mese di gennaio dell’anno successivo, tre esemplari delfoglio riepilogativo della movimentazione dei prodotti che riassume il movimento di tutti i prodotti petroliferi acquistati e venduti nell’anno di riferimento; qualora l’attività cessi nel corso dell’anno o vi sia un cambio di gestione detto foglio dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di cessazione. Tale foglio riporterà sostanzialmente la chiusura del registro di carico e scarico.

Per la pratica relativa al fondo indennizzo, i titolari di licenza fiscale di esercizio di distributori di carburanti stradali che cessano la gestione, devono presentare domanda, in carta bollata, con le seguenti indicazioni:

  1. denominazione ditta, sede, codice fiscale e partita i.v.a., generalità complete del rappresentante legale della ditta gestore dell’impiantostradale carburanti;

 

  1. comune, via, numero civico e località in cui si trova l’impianto;

 

  1. codice ditta attribuito all’impianto;

 

  1. motivo della domanda;

 

  1. richiesta rilascio copia conforme della licenza fiscale di esercizio e dei fogli di chiusura riepilogativi dei registri, attestanti la movimentazione degli ultimi tre anni.

 

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

1) dichiarazione di chiusura dell’impianto con gli estremi dell’autorizzazione del comune;

2) licenza in originale, se non ancora restituita;

3) marca da bollo da Euro 0,26, per ogni foglio da rendere conforme all’originale;

4) marca da bollo, da Euro 10,33 per ogni documento o atto da rilasciare in copia conforme.

L’Ufficio Tecnico di Finanza, ricevuta la domanda e la prescritta documentazione, riscontrando la completezza della stessa, rilascia le copie conformate richieste (licenza, prospetti riepilogativi movimentazione degli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello di chiusura).-

 

Per liquidare l’imposta dovuta secondo aliquote a volume quando le giacenze sono a peso o viceversa per la trasformazione da volume a peso, potranno utilizzarsi le seguenti densità convenzionali:

– 0,732 per benzina super;

– 0,746 per benzina senza piombo;

– 0,791 per petrolio lampante;

– 0,835 per gasolio autotrazione;

– 0,550 per GPL autotrazione( Gas di petrolio Liquefatto ).

 

Le variazioni di accisa si applicano dalla data di entrata in vigore dal provvedimento relativo e se, previsto dal provvedimento, ai prodotti già immessi in consumo e posseduti in quantità superiore ai 3.000 Chilogrammi dagli esercenti depositi commerciali ed in quantità superiore a 4.000 Litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale carburanti, qualora non diversamente precisato nella norma che ha stabilito le modifiche alle aliquote.

 

(*) Tutti i modelli e fac simili citati e quelli riportati nei testi legislativi sono reperibili presso l’U.T.F. competente, compresi i DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) e DAS (Documento Amministrativo Semplificato) utilizzabili per il trasporto di prodotti petroliferi rispettivamente ad accisa sospesa od assolta.sospesa od assolta.

 

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