Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741

Logistica Lubrificanti

Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741 (in Gazz. Uff. , 30 dicembre, n. 301).

Disciplina dell’importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

 

” Preambolo

Titolo I.

Licenza d’importazione.

” Articoli 1 –3 Omissis

Titolo II.

Trattamento industriale degli olii minerali.

” Articoli 4 – 10 Omissis

Titolo III.

Depositi e distributori di olii minerali e carburanti.

” Articolo 11 – 14 – Omissis

Titolo IV.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

” Articoli 15 –18 Omissis

” Articolo 19

” Articolo 20 – 23 Omissis

” Articolo 24

Omissis

 

Preambolo

Visto il Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2553;

Visto il Regio Decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;

Visto il Regio Decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159;

Visto il Regio Decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, e successive modificazioni;

Visto l’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

 

Omissis

 

Articolo 19

 

La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l’impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell’art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l’occupazione di aree di pertinenza dello Stato.

 

Omissis

 

Articolo 24

 

Con decreto reale, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione necessaria per l’esecuzione del presente decreto.

Con lo stesso decreto reale sarà pure stabilita la data dell’entrata in vigore del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

Omissis

 

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