Decreto sviluppo: novità in materia di…

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Decreto sviluppo: novità in materia di depositi IVA e cessioni di tabacchi

La legge 106 del 12 luglio 2011 ha convertito il DL 70/2011 (“decreto sviluppo”) introducendo alcune importanti novità in materia di IVA riguardanti:
1) i depositi IVA;
2) le cessioni di tabacchi lavorati nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.
I cambiamenti sono entrati in vigore il 13 luglio, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge.

Depositi IVA – Individuazione dei luoghi e ampliamento delle garanzie
L’articolo 50-bis del DL 331/1993 che regola i depositi fiscali ai fini IVA , ha subito consistenti modifiche allo scopo dichiarato di ridurre i rischi di frodi .
La prima modifica riguarda i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa all’interno dei quali è possibile custodire beni in “sospensione” da IVA. La norma precisa, ora, che deve trattarsi di depositi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs. 504/1995. Si tratta di impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria.
Una seconda modifica si riferisce ai depositi doganali che possono essere utilizzati anche come depositi IVA. Viene ribadito che solo i depositi di tipo C, D, E possono essere utilizzati a questo scopo mentre restano esclusi i depositi di tipo A (magazzini generali) e B depositi doganali in conto proprio per i quali non è prevista la figura del depositario né l’obbligo di istituire apposita contabilità.
Queste modifiche risultano utili essendo sia i Depositi Accisa (depositi fiscali) sia i Depositi Doganali assimilabili al Deposito IVA e utilizzati per l’immissione in libera pratica di merce estera senza il pagamento dell’IVA. È certamente positivo per l’operatore trovare per la prima volta in un’unica norma interna la definizione delle tre tipologie di deposito che permettono l’introduzione di merce estera, comunitaria o nazionale (a determinate condizioni) in esenzione di imposta.
Si ricorda che per Deposito Accisa si intende uno spazio sotto vigilanza doganale all’interno del quale possono essere introdotte merci in sospensione di accisa su cui siano già stati assolti relativi dazi doganali se dovuti; per Deposito Doganale si intende uno spazio sotto vigilanza doganale all’interno del quale possono essere introdotte merci estere in esenzione dai dazi e dall’IVA che verranno poi sostenute all’atto dell’estrazione.

Beni immessi in libera pratica con introduzione in un deposito IVA
La terza modifica riguarda l’ampliamento delle garanzie per i beni importati in libera pratica e introdotti in un deposito IVA. Questa novità determinerà un aggravio dei costi di gestione, non accettato con favore né dagli operatori del settore né dai soggetti che utilizzano i depositi IVA per ottimizzare il flusso commerciale dei beni.
Fino a ora, infatti, all’atto dell’introduzione della merce in libera pratica per essere inserita in un deposito IVA nel territorio nazionale, doveva essere prestata una garanzia che veniva poi svincolata all’atto della riconsegna in Dogana di un esemplare del documento doganale (IM 4) munito dell’attestazione di presa in carico apposta dal depositario stesso, gestore del deposito. Con tale consegna si concludeva, così, l’operazione doganale di immissione in libera pratica e le successive operazioni di estrazione e/o di spedizione diretta nel territorio dello Stato, nella comunità o all’estero, rimanevano svincolate dall’operazione doganale originaria.
Con la nuove norme, invece, la garanzia (se dovuta in quanto, sono previsti degli esoneri ) non può più essere svincolata al momento della presa in carico della merce da parte del depositario ma rimarrà valida:
1. fino all’estrazione dei beni dal deposito e
2. fino a quando il soggetto che estrarrà i beni non avrà comunicato al gestore del deposito i dati relativi al versamento dell’IVA attuato tramite autofattura che andrà in doppia registrazione tra le vendite e gli acquisti.
La garanzia dell’IVA all’importazione rimane così vincolata fino al momento in cui la medesima diviene esigibile ossia fino al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.
Data la flessibilità dei Depositi IVA che si prestano a una serie di “transazioni a catena” in cui ogni compratore acquista e rivende all’interno del deposito senza necessità di una identificazione locale, si pone il problema di individuare il soggetto che estrae i beni e il momento in cui gli stessi verranno estratti dal deposito.
Non esistendo vincoli di tempo alla giacenza della merce, si può ipotizzare che l’estrazione protratta nel tempo determinerà aggravi di costi per il mantenimento e l’adeguamento della garanzia da parte dell’importatore.
Oltre a ciò, sarà necessario per l’importatore verificare con accuratezza il momento dello svincolo della garanzia all’atto dell’estrazione in quanto il terzo estrattore potrebbe anche essere un operatore non residente identificato in Italia ma con il quale l’importatore non ha avuto alcun rapporto.
L’anello debole della catena pare essere il gestore del deposito su cui ricade la responsabilità di ottenere i dati relativi all’estrazione della merce e al versamento dell’IVA tramite autofattura, e sul quale grava l’onere di informare immediatamente l’importatore.
Questa nuova disposizione potrebbe anche modificare il regime di responsabilità per il mancato o non corretto assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione, con la conseguenza che l’importatore dovrebbe fornire una garanzia non svincolabile sino a quanto sarà determinato il “quantum” dovuto da parte del soggetto che ha estratto i beni dal deposito IVA.

Comunicazione al gestore della liquidazione dell’imposta
Secondo quanto aggiunto al comma 6 dell’art. 50-bis, fino a quando non sarà completata l’integrazione delle banche dati delle agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui sopra.
Il gestore dovrà conservare tale comunicazione, ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/1972, ossia fino al termine dell’accertamento dell’annualità interessata (quattro o cinque anni successivi, a seconda se la dichiarazione annuale viene o non presentata).

Tabacchi lavorati, dal regime monofase alle nuove agevolazioni
La disciplina della cessione dei tabacchi lavorati è riconducibile allo speciale regime monofase previsto dall’articolo 74, primo comma lettera a), in seguito alla privatizzazione del settore.
L’obbligo del versamento dell’IVA relativa al commercio di tabacchi lavorati ricadeva sul soggetto che cura la distribuzione nel territorio dello Stato, il quale procede all’applicazione dell’imposta al momento dell’immissione in consumo con il metodo del regime monofase, cioè scorporando dal prezzo di vendita al consumo l’importo del tributo, determinato in base all’aliquota in vigore. Ne consegue che il regime IVA applicabile a tutte le cessioni successive alla distribuzione non risultano rilevanti e quindi sono escluse dall’analisi di natura tributaria e fiscale.
La medesima normativa non preclude il diritto alla detrazione, né include nel novero del regime monofase gli acquisti fatti dai produttori e le eventuali cessioni di tabacchi lavorati fatte dai produttori nei confronti di soggetti diversi dal distributore autorizzato (RM 21/E del 15 marzo 2010).
Il nuovo articolo 39-sexies, comma 1, del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative), dispone l’applicazione dell’IVA per quanto riguarda le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati, ove queste siano effettuate prima dell’immissione al consumo, in base al regime ordinario previsto dal decreto del DPR 633/1972.

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