Circolare interna 04-20 – introdotto il sistema di tracciabilità

Logistica Lubrificanti

Circolare interna 04-20 – introdotto il sistema di tracciabilità

Importazioni lubrificanti provenienti dalla U.E. Introdotto il sistema di tracciabilità

 

A rettifica ed integrazione di quanto previsto nel DL124 del 26.10.2019, nella G.U. n. 118 del 9 maggio è stato pubblicato il decreto del MEF del 22 aprile scorso. Nello specifico degli oli lubrificanti, è stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità che trova applicazione per la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell’Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale oppure transitino sul territorio nazionale per essere consegnati in altro Stato.

 

In particolare viene aggiunto l’articolo 7-bis al decreto legislativo n. 504/1995, al fine di contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti di provenienza comunitaria, classificabili come oli lubrificanti Questo dispone che la circolazione di questi prodotti nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, avvenga previa emissione di un “Codice Amministrativo di Riscontro” (CAR) da parte del sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, codice che dovrà essere riportato sulla documentazione di trasporto nonché appurato al termine della movimentazione dei prodotti sul territorio italiano.

 

Il nuovo sistema di tracciabilità troverà applicazione per la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell’Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.

 

I soggetti mittenti e i soggetti autorizzatori che intendono introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono di essere registrati utilizzando l’apposita procedura telematica dell’ADM.

 

Una volta ricevuta la richiesta telematica l’ADM rilascia al soggetto un identificativo univoco con validità annuale. Questo identificativo è trasmesso insieme ad un codice operativo al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC.

La funzione del Codice amministrativo di riscontro è di scortare i prodotti lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale:

  • fino all’impianto del soggetto autorizzato che riceve gli stessi prodotti;
  • fino all’Ufficio delle dogane dove sono espletate le formalità per l’esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
  • fino all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti lasciano il territorio dello Stato.

Se non deve più aver luogo la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti il Codice amministrativo di riscontro emesso può essere annullato prima della data e dell’ora previste per l’introduzione degli stessi prodotti nello stesso territorio nazionale.

 

In sintesi:

  • i mittenti dei prodotti dovranno essere preventivamente registrati sul sito delle Dogane;
  • Ogni spedizione deve essere dotata di CAR 24 ore prima della partenza e lo stesso annotato sui documenti di viaggio;
  • Se il mezzo trasporta anche altre spedizioni destinate ad altri destinatari, deve essere previsto un codice CAR per ogni destinatario.
  • All’arrivo dei prodotti il codice CAR dovrà essere appurato come preso in carico entro 24 ore dall’arrivo.

 

I prodotti esclusi dalla richiesta del CAR sono:

  1. di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre attrezzature;
  2. delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 qualora le stesse, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 7, del TUA, siano trasportate in contenitori di capacità inferiore o pari a 20 litri;
  3. dei prodotti di cui all’art. 7-bis, comma 1, del TUA, qualora confezionati in contenitori aventi capacità inferiore o pari a 210 litri.

 

Nota bene: nel medesimo decreto si definisce che il prodotto contenuto in contenitori superiori ai 210 litri venga considerato come sfuso.

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