Distributori privati – Aggiornamento DL 124 – 26/10/2019

Logistica Lubrificanti

Distributori privati – Aggiornamento DL 124 – 26/10/2019

*AGGIORNAMENTO COVID : I termini per l’adeguamento sono stati procrastinati al 31 dicembre 2020. Entro tale data andrà effettuata la richiesta all’agenzia delle dogane di competenza.

Per maggiori informazioni https://www.adm.gov.it

 


Il DL 124 in oggetto e la successiva circolare prot.n.240433/RU dell’agenzia delle dogane ha portato significative novità nel settore. Qualla maggiore, stante la diminuzione delle quantità per i cosiddetti depositi liberi da 10.000 a 5000 obbligherà molte aziende ad una scelta, denunciare il proprio distributore oppure sostituirlo con uno di capacità minore. Vero è che l’adeguamento non è esageratamente complesso e comporta si un impegno ma non di difficile esecuzione.
Prima dell’entrata in vigore di tali novità introdotte dal D.L. al TUA l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo qualora la capacità della cisterna utilizzata fosse inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri); a seguito delle modifiche introdotte al TUA dal D.L. come già indicato risultano ridotti tali limiti a 5 mc. (ossia a 5.000 litri).

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato lo scorso 27 dicembre 2019 la nota prot. 240433/U, in conseguenza delle modifiche sopra indicate, con la quale ha prescritto che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
  • per i distributori minori il il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione, cioè dal 1° aprile 2020;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° aprile 2020;
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
    ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

Nel caso quindi di distributore di carburanti “minore”, poniamo di 8 mc., in precedenza esente da qualsiasi formalità (precedente limite di 10 mc.) e superiore al limite ora fissato dal TUA ( 5 mc.) per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. sarà da presentare denuncia all’Agenzia delle Dogane competente per territorio e da istituirsi il registro di carico e scarico ed assolvere gli altri adempimenti indicati nella nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di competenza.
Le sanzioni previste dall’articolo 48 del TUA, sono le seguenti:

  • sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore
  • sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

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